Chi siamo

E’ un’organizzazione apartitica e apolitica senza fini di lucro avente per scopo lo studio e la ricerca storica sugli avvenimenti militari nell’isontino nel corso degli ultimi due secoli e in relazione alle genti del territorio coinvolte nei conflitti, con particolare riguardo a quelle di confine, promuovendo nel loro ricordo la cultura ed il valore irrinunciabile della Pace attraverso attività di carattere storico-culturale e la valorizzazione del patrimonio collezionistico di interesse storico esistente nella proprietà dei singoli soci.

Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISONZO” – GRUPPO DI RICERCA STORICA

STATUTO SOCIALE

approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria tenuta in Gorizia il giorno 17 marzo 2010

Art.1 DENOMINAZIONE E SCOPO L’Associazione culturale apartitica e apolitica denominata “ISONZO - Gruppo di Ricerca Storica”, in prosieguo definita “Associazione”, è un’organizzazione priva di personalità giuridica e senza fini di lucro avente per scopo lo studio, la ricerca e la salvaguardia della memoria storica di eventi accaduti nell’Isontino nel corso degli ultimi due secoli, con particolare riguardo ai conflitti del Novecento e alle genti del territorio coinvolte. Promuove nel loro ricordo la cultura ed il valore irrinunciabile della Pace attraverso attività di carattere storico-culturale e la pubblicizzazione del patrimonio collezionistico di interesse storico esistente nella proprietà dei singoli soci. L’Associazione privilegia l’ambito di applicazione al periodo della Prima Guerra Mondiale con possibilità di operare secondo quanto previsto dalla legge 7.3.2001, n.78 (tutela del patrimonio storico della Grande Guerra) e dalle leggi regionali 21.7.2000, n.14 (norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), 8.5.2000, n.10 (interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificatoria del Friuli – Venezia Giulia), nonché dei relativi regolamenti attuativi e di ogni altro pertinente strumento legislativo.

Art.2 ATTIVITA’ CONNESSE Si considerano attività connesse a quella istituzionale: a) la raccolta, conservazione, catalogazione e lo studio di documenti e pubblicazioni storiche; tale attività può essere svolta anche con materiale in proprietà di Terzi che siano stati affidati all’Associazione a questo scopo. Tale materiale resta di proprietà degli affidatari; b) la cura di pubblicazioni, studi e ricerche storiche, l’organizzazione di incontri e manifestazioni culturali nonché la partecipazione a iniziative similari promosse da Terzi; l’allestimento di mostre storiche sia in proprio che in veste di collaborazione in quelle promosse da Terzi; la cura dei rapporti con il mondo della scuola promuovendo e incoraggiando in esso la ricerca storica. Per l’esercizio delle suddette attività culturali l’Associazione può avvalersi di strumenti mediatici, siano essi cartacei, audiovisivi o informatici, anche mediante l’apertura di un proprio sito in rete Internet. Per i medesimi fini l’Associazione può cooperare con Istituzioni e Enti culturali pubblici, o con Fondazioni e associazioni culturali private, aventi sede in Italia come nel territorio dell’Unione Europea.

Art.3 ATTIVITA’ ESCLUSE L’Associazione non svolge attività commerciale né presta servizi dietro pagamento di corrispettivi nei confronti degli associati o di terzi. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione non ha alle dipendenze personale a qualunque titolo remunerato.

Art.4 SOCI Fanno parte dell’Associazione: a) I Soci Ordinari; sono Soci Ordinari gli iscritti all’Associazione che ne sostengono e condividono i fini e partecipano direttamente alle attività e alle manifestazioni della stessa. b) I Soci Onorari; sono Soci Onorari quelli cui il Consiglio Direttivo conferisce il titolo per avere in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell’Associazione. Non possono essere ammessi soci minori di età. I soci operano su base volontaria e non retribuita.

Art.5 AMMISSIONE DEI SOCI La qualifica di socio si acquisisce: a) Socio ordinario, per iscrizione e ammissione. L’ammissione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Ogni nuovo socio ordinario deve presentare domanda di ammissione al Presidente dell’Associazione. b) Socio Onorario, per conferimento della qualifica. La qualifica di Socio Onorario è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un membro. Il conferimento della qualifica è subordinato all’accettazione da parte dell’interessato. I Soci Onorari hanno diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali e sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Con la sua ammissione ogni Socio, unitamente alla tessera, riceve una copia dello Statuto.

Art.6 DIMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione; b) per morosità almeno annuale nel versamento della quota sociale, salvo casi particolari che potranno essere valutati volta per volta dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso per morosità potrà essere riammesso nell’Associazione su delibera unanime del Consiglio Direttivo dopo la regolarizzazione delle quote arretrate; c) per radiazione, che viene pronunciata nei confronti del socio che con la sua condotta si pone in contrasto insanabile con le finalità perseguite dall’Associazione o sia di ostacolo all’attività e al buon andamento della vita sociale oppure costituisca con la sua presenza grave nocumento al buon nome della stessa. Competente a deliberare la radiazione, sentite le ragioni dell’interessato, è il Consiglio Direttivo che delibera all’unanimità e senza appello. Qualora un Socio destinatario della radiazione sia membro del Consiglio Direttivo, questi non partecipa alla sessione e alla delibera del Consiglio che lo riguarda.

Art.7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli organi dell’associazione sono: a) l’Assemblea generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8 CARICHE SOCIALI Le cariche sociali sono: a) il Presidente; b) il Vice-Presidente; c) il Segretario; d) il Tesoriere; e) i Consiglieri. Alle cariche sociali possono accedere tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art.9 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI L’Assemblea generale dei soci è sovrana ed è composta dalla totalità dei soci. Può essere ordinaria o straordinaria. Per partecipare all’assemblea i soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative. Il Consigliere anziano funge da presidente dell’Assemblea e il Segretario o altro socio delegato dal presidente dell’Assemblea ne redige verbale. Ogni socio ha diritto ad un voto soltanto e ad un solo voto per delega.

Art.10 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Presidente una volta all’anno, nel primo trimestre solare, per l’approvazione del piano di attività, del conto preventivo e del rendiconto consuntivo. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è fatta con comunicazione personale, anche telematica, almeno 10 giorni prima della data fissata. L’Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti e con voto palese per alzata di mano sui programmi sociali e sui bilanci nonché sulle proposte avanzate dai Soci in Assemblea. Ogni tre anni l’Assemblea, a scrutinio segreto, elegge con scheda nominativa i sette membri destinati a comporre il Consiglio Direttivo e i due Revisori dei Conti. Almeno sette giorni prima di ogni elezione i Soci che intendono candidarsi devono notificare il proprio nominativo al Segretario dell’Associazione. Ogni socio può presentare una sola candidatura per il Consiglio Direttivo o per la carica di Revisore dei Conti. L’ufficio di segreteria predispone le schede elettorali vidimate con i nominativi dei Soci candidati eleggibili al Consiglio Direttivo e alla carica di Revisore dei Conti.

Art.11 ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA L’Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria con richiesta scritta e motivata di almeno metà dei Soci Ordinari e Onorari, inoltrata almeno 30 giorni prima al Presidente dell’Associazione per deliberare la decadenza del Consiglio Direttivo. Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Non è ammesso il voto di astensione. L’Assemblea generale straordinaria può inoltre essere convocata dal Presidente per deliberare: a) modifiche statutarie. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti; b) regolamenti interni sulle modalità di svolgimento delle elezioni sociali in applicazione delle norme statutarie. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti; c) su accettazione di donazioni o legati, siano essi mobili o immobili. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti; d) lo scioglimento dell’Associazione. Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.

Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti tra i candidati più votati dall’Assemblea e resta in carica tre anni. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tre Consiglieri. Nella sua prima convocazione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e ripartisce le altre cariche sociali. Il Consiglio Direttivo attua i programmi e le direttive generali approvate dall’Assemblea e gestisce gli affari correnti. Delibera inoltre sulle domande d’iscrizione e sulle espulsioni dei soci e prende atto delle dimissioni presentate. Delibera sugli acquisti di materiali. Si esprime sull’accettazione di doni e legati. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri con il Presidente o il Vice-Presidente. I membri del Consiglio che rimangono assenti dalle riunioni per più di cinque volte consecutive per cause non imputabili a forza maggiore, decadono dall’incarico. I membri del Consiglio decaduti o che per ogni altro motivo cessano dalla loro carica, sono surrogati tra i primi dei non eletti all’ultima Assemblea Generale. A parità di voti accede il socio con maggior anzianità d’iscrizione. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a presenziare, senza diritto di voto, uno o più Soci con compiti di consulenza in specifici settori. Il Consiglio Direttivo dichiarato decaduto dal voto dell’Assemblea generale straordinaria ai sensi dell’art.11 comma primo del presente Statuto provvede entro 30 giorni da questa alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio e rimane in carica per la gestione degli affari correnti fino all’insediamento di quello subentrante.

Art.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di due membri scelti tra i più votati dall’Assemblea generale dei Soci e controlla la contabilità e i bilanci sociali. Controfirmano la relazione finanziaria presentata annualmente dal Tesoriere. I Revisori restano in carica un triennio.

Art.14 PRESIDENTE Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. La carica di Presidente è subordinata all’accettazione da parte dell’interessato. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed esplica funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività dell’Associazione. La carica di Presidente è incompatibile con quella di presidente in altra associazione avente finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto. Qualora nessuno tra i membri del Consiglio Direttivo accetti l’elezione a Presidente, il Consiglio in scadenza viene prorogato per un semestre entro il quale il Presidente uscente indice un’Assemblea Generale Straordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Qualora dall’elezione del nuovo Consiglio Direttivo non si sia potuta ottenere l’accettazione alla carica di Presidente, quello in carica avvia le procedure di scioglimento dell’Associazione secondo quanto previsto dall’art.24 del presente Statuto.

Art.15 VICE-PRESIDENTE Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Salvo quanto disposto nel comma successivo, la supplenza del Vice-Presidente è limitata alla sola gestione degli affari di ordinaria amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque motivo avvenuta, il Vice-Presidente esercita il mandato e le funzioni ad esso spettanti sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art.16 SEGRETARIO Il Segretario esercita le funzioni amministrative e logistiche dell’Associazione, tiene aggiornato l’elenco dei Soci e convoca, a nome del Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea a norma degli artt.10, 11 e 12 del presente Statuto. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. Nell’espletamento di particolari incombenze il Segretario può avvalersi della collaborazione di altri Soci.

Art.17 TESORIERE Il Tesoriere gestisce la contabilità dell’Associazione, introita e amministra le somme di denaro e i valori, a qualunque titolo devoluti a favore dell’Associazione rilasciandone regolare quietanza. Provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e può essere titolare di libretti di deposito bancari o postali aperti a nome dell’Associazione. Il Tesoriere deve redigere scritture contabili e sistematiche che esprimano con compiutezza ed analiticità i movimenti contabili posti in essere redigendo dopo ogni chiusura di esercizio finanziario il conto consuntivo con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. Entro il primo trimestre di ogni anno il Tesoriere predispone in concorso con il Consiglio Direttivo il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale ordinaria. Redige e trasmette all’Amministrazione Finanziaria la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali secondo quanto previsto dalle normative tributarie in vigore.

Art.18 CONSIGLIERI I Consiglieri, in numero di sette, sono i Soci Ordinari od Onorari eletti dall’Assemblea generale che formano il Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono svolgere la medesima funzione in altre associazioni non lucrative. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Art.19 ENTRATE E CONTABILITA’ Per il raggiungimento dei fini sociali l’Associazione si avvale: a) delle quote d’iscrizione ordinarie e dei tesseramenti annuali; b) dei contributi ordinari o straordinari e sussidi dello Stato, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia, del Comune di Gorizia e di altri Enti pubblici e privati, così come dell’Unione Europea; c) di eventuali erogazioni liberali o legati di soci o di terzi privati; d) di ogni altro provento o iniziative previste dallo Statuto. Le quote associative sono uguali per tutti i soci, personali e intrasmissibili. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.20 PATRIMONIO Il patrimonio sociale è costituito: a) dal fondo di cassa; b) da eventuali fondi di riserva; c) da ogni eventuale bene materiale o immateriale, mobile o immobile appartenente all’Associazione per acquisto o pervenuto per erogazione liberale, donazione, lascito, legato, successione o altra causa prevista dal Codice Civile.

Art.21 SEDE LEGALE E LOCALI DI ATTIVITA’ SOCIALE L’Associazione ha sede legale in provincia di Gorizia. Per lo svolgimento della propria attività sociale l’Associazione può avvalersi di locali concessi in comodato d’uso gratuito o in locazione.

Art.22 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI In relazione agli art.13 e 23 del D.Lgs n.196/2003, recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati sensibili dei Soci sono trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti alla gestione dell’attività sociale, adottando tutte le misure di tutela previste e segnalando i diritti al trattamento dei dati previsti ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci è il Presidente in concorso con il Segretario e il Tesoriere.

Art.23 MODIFICHE DELLO STATUTO Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea Generale straordinaria dei soci ai sensi dell’art.11 dello stesso.

Art.24 DURATA E SCIOGLIMENTO La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto unicamente dal Presidente, con voto unanime del Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea con maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci votanti. Non sono ammessi il voto per delega ed il voto di astensione. Con lo scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale, al netto delle passività, viene devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dal Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Nelle more della destinazione di una sede sociale l’Associazione elegge in via provvisoria la propria sede legale in Gorizia, via del Collio n.20/b.

II - Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione e sostituisce analogo registrato a Gorizia in data 22 marzo 2006.

III - All’entrata in vigore del presente Statuto il quadro di riferimento normativo in materia tributaria è quello richiamato dall’art.30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 – Modello enti associativi (modello EAS).

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