Chi siamo

E’ un’organizzazione apartitica e apolitica senza fini di lucro avente per scopo lo studio e la ricerca storica sugli avvenimenti militari nell’isontino nel corso degli ultimi due secoli e in relazione alle genti del territorio coinvolte nei conflitti, con particolare riguardo a quelle di confine, promuovendo nel loro ricordo la cultura ed il valore irrinunciabile della Pace attraverso attività di carattere storico-culturale e la valorizzazione del patrimonio collezionistico di interesse storico esistente nella proprietà dei singoli soci.

Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ISONZO” – GRUPPO DI RICERCA STORICA

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE
L’Associazione culturale apartitica e apolitica denominata “ISONZO - Gruppo di Ricerca Storica”, in prosieguo definita “Associazione”, è un’organizzazione senza fini di lucro avente per scopo lo studio e la ricerca storica sugli avvenimenti militari nell’Isontino nel corso degli ultimi due secoli e in relazione alle genti del territorio coinvolte nei conflitti, con particolare riguardo a quelle di confine, promovendo nel loro ricordo la cultura ed il valore irrinunciabile della Pace attraverso attività di carattere storico-culturale e la valorizzazione del patrimonio collezionistico di interesse storico esistente nella proprietà dei singoli soci. L’Associazione privilegia l’ambito di applicazione al periodo della Prima Guerra Mondiale con possibilità di operare secondo quanto previsto dalla legge 7.3.2001, n.78 (tutela del patrimonio storico della Grande Guerra) e dalle leggi regionali 21.7.2000, n.14 (norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), 8.5.2000, n.10 (interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificatoria del Friuli – Venezia Giulia), nonché dei relativi regolamenti attuativi e di ogni altro pertinente strumento legislativo. L’Associazione ha sede nel Comune di Gorizia.

Art.2 ATTIVITA’ CONNESSE
Si considerano attività connesse a quella istituzionale:
a)La raccolta, conservazione, catalogazione e lo studio di documenti e pubblicazioni; b)La cura di edizioni periodiche e monografiche; a tal fine raccoglie documenti e pubblicazioni, cura edizioni periodiche e monografiche, organizza incontri scientifici e manifestazioni, cura con un apposito laboratorio didattico i rapporti con il mondo della scuola, promuove la ricerca storica; c)La conservazione e la raccolta anche di oggetti di proprietà di enti morali e di privati che gli siano affidati in conservazione. Tali oggetti restano di proprietà degli affidatari. Per l’esercizio delle suddette attività culturali l’Associazione può avvalersi di strumenti mediatici, siano essi cartacei, audiovisivi o informatici, anche mediante l’apertura di un proprio sito in rete Internet. Per i medesimi fini l’Associazione può cooperare con Istituzioni e Enti culturali pubblici, o con Fondazioni e associazioni culturali private, aventi sede in Italia come nel territorio dell’Unione Europea.

Art.3 SOCI
Fanno parte dell’associazione:
a) I Soci Fondatori; sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione. Partecipano direttamente alle attività e alle manifestazioni dell’Associazione e ne sostengono e condividono i fini con funzioni di indirizzo e sorveglianza. Sono membri con diritto di prelazione, salvo rinuncia, del Consiglio Direttivo. b) I Soci Ordinari; sono Soci Ordinari gli iscritti all’Associazione che ne sostengono e condividono i fini e partecipano direttamente alle attività e alle manifestazioni della stessa. Dopo il primo triennio dalla loro iscrizione possono accedere alle cariche sociali, purché maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote annuali d’iscrizione. c) I Soci Collaboratori; sono Soci Collaboratori coloro che collaborano alle attività e alle manifestazioni dell’Associazione condividendone i fini. d)I Soci Onorari; sono Soci Onorari quelli cui il Consiglio Direttivo conferisce il titolo per avere in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Art.4 AMMISSIONE DEI SOCI
La qualifica di socio si acquisisce: a) Socio ordinario, per iscrizione e ammissione. L’ammissione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Ogni nuovo socio ordinario deve presentare domanda di ammissione al Presidente dell’Associazione controfirmata da almeno un socio fondatore o due soci ordinari. b) Socio Collaboratore, per chiamata del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Collaboratore è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un membro ed è riconosciuta a favore di determinate persone che perseguono finalità culturali condivise dall’Associazione e che per le loro particolari conoscenze tecniche e intellettuali possono essere invitate a cooperare con essa. I Soci Collaboratori hanno carattere di consulenti tecnici o scientifici a titolo di pura liberalità. Sono invitati a collaborare alle attività dell’Associazione e a partecipare alla vita sociale. Non hanno diritto di voto, non possono accedere alle cariche sociali e sono esonerati dal pagamento delle quote d’iscrizione. c)Socio Onorario, per conferimento della qualifica. La qualifica di Socio Onorario è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un membro Il conferimento della qualifica è subordinato all’accettazione da parte dell’interessato. I Soci Onorari hanno diritto di voto, possono accedere alle cariche sociali e sono esonerati dal pagamento delle quote d’iscrizione. Con il suo ingresso ogni Socio, unitamente alla tessera, riceve una copia dello Statuto.

Art.5 DIMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione; b) per morosità, almeno biennale, nei pagamenti delle quote sociali, salvo casi particolari che potranno essere valutati volta per volta dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso per morosità potrà essere riammesso nell’Associazione su delibera unanime del Consiglio Direttivo dopo il versamento delle quote sociali arretrate. c) per radiazione, sentito il Collegio dei Probiviri, che viene pronunciata nei confronti del socio che con la sua condotta si pone in contrasto insanabile con le finalità perseguite dall’Associazione o sia di ostacolo all’attività e al buon andamento della vita sociale oppure costituisca con la sua presenza grave nocumento al buon nome della stessa. Competente a deliberare la radiazione, sentite le ragioni dell’interessato, è il Consiglio Direttivo che delibera all’unanimità e senza appello. Qualora un Socio Fondatore o Ordinario destinatario della radiazione sia membro del Consiglio Direttivo, questi non partecipa alla sessione e alla delibera del Consiglio che lo riguarda.

Art.6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono: a)l’Assemblea generale dei Soci; b)il Consiglio Direttivo; b)il Collegio dei Revisori dei Conti; c)il Collegio dei Probiviri.

Art.7 CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono: a) il Presidente; b) il Segretario; c) il Tesoriere; d) i Consiglieri, tra i quali il più anziano tra i Soci Fondatori, con funzioni di vice-presidente supplente. Alle cariche sociali possono accedere solo i Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art.8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei soci è composta dalla totalità dei soci, fondatori, ordinari ed onorari. Per partecipare all’assemblea i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Il Consigliere anziano funge da presidente dell’Assemblea e il segretario, o altro socio delegato dal presidente dell’Assemblea, ne redige verbale. Ogni socio, Fondatore, Ordinario o Onorario, ha diritto ad un voto soltanto. Non è ammesso il voto per delega. I soci Collaboratori possono solo presenziare a titolo di osservatori, senza diritto di voto.

Art.9 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Presidente una volta all’anno, nel primo trimestre solare, per l’approvazione del piano di attività, del conto preventivo e del rendiconto consuntivo. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è fatta con comunicazione personale, anche telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata. L’Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti e con voto palese per alzata di mano sui programmi sociali e sui bilanci nonché sulle proposte avanzate dai Soci in Assemblea. Ogni tre anni l’Assemblea, a scrutinio segreto, elegge con scheda nominativa i sette membri destinati a comporre il Consiglio Direttivo, i Probiviri e i Revisori dei Conti. Almeno sette giorni prima di ogni elezione i Soci che intendono candidarsi devono notificare il proprio nominativo al Segretario dell’Associazione. L’ufficio di segreteria predispone le schede elettorali vidimate con i nominativi dei candidati, di cui almeno quattro Soci Fondatori e in numero illimitato per gli altri Soci eleggibili. Risulta eletto Presidente il nominativo che tra i Soci Fondatori ottiene più voti. A parità di voti prevale il Socio Fondatore o, in subordine, il più anziano d’età.

Art.10 ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria con richiesta scritta di almeno metà dei Soci Fondatori o due terzi dei Soci Ordinari e Onorari, inoltrata almeno 30 giorni prima al Presidente dell’Associazione per deliberare la decadenza del Consiglio Direttivo. Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Non è ammesso il voto di astensione. L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Presidente per deliberare modifiche statutarie. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti.

Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea, tra i quali almeno quattro devono essere Soci Fondatori e resta in carica tre anni. Nella sua prima convocazione il Consiglio Direttivo ripartisce le cariche sociali tra i sei nominativi che dopo il Presidente hanno ottenuto più voti. Il Consiglio Direttivo attua i programmi e le direttive generali approvate dall’assemblea e gestisce gli affari correnti. Delibera inoltre sulle domande d’iscrizione e sulle espulsioni dei soci e prende atto delle dimissioni presentate. Delibera sugli acquisti di materiali. Si esprime sull’accettazione di doni e legati. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri con il Presidente. I membri del Consiglio che rimangono assenti dalle riunioni per più di tre volte consecutive per cause non imputabili a forza maggiore, decadono dall’incarico. I membri del Consiglio decaduti o che per ogni altro motivo cessano dalla loro carica, sono surrogati tra i primi dei non eletti all’ultima Assemblea Generale. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a presenziare, senza diritto di voto, uno o più Soci Collaboratori con compiti di consulenza. Il Consiglio Direttivo dichiarato decaduto dal voto dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art.9 del presente Statuto provvede entro 30 giorni alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio e rimane in carica per la gestione degli affari correnti fino all’insediamento di quello subentrante.

Art.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di due membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e controlla la contabilità e i bilanci sociali. Controfirmano la relazione finanziaria presentata annualmente dal Tesoriere. I Revisori restano in carica un triennio.

Art.13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci. Esso dirime eventuali controversie insorte fra Soci e tra questi e l’Associazione. Predispongono una relazione al Presidente sul conto dei Soci oggetto dei provvedimenti di cui all’art.5 lettera c) del presente Statuto. I Probiviri restano in carica un triennio.

Art.14 PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed esplica funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività dell’Associazione. La carica di Presidente è incompatibile con quella di presidente in altra associazione avente finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono automaticamente esercitate dal Consigliere anziano nella sua qualità di Vice-Presidente supplente.

Art.15 SEGRETARIO
Il Segretario esercita le funzioni amministrative e logistiche dell’Associazione, tiene aggiornato l’elenco dei Soci e convoca, a nome del Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea a norma degli artt.9, 10 e 11 del presente Statuto. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. Nell’espletamento di particolari incombenze il Segretario può avvalersi della collaborazione di altri Soci.

Art.16 TESORIERE
Il Tesoriere gestisce la contabilità dell’Associazione, introita e amministra le somme di denaro e i valori, a qualunque titolo devoluti a favore dell’Associazione rilasciandone regolare quietanza. Provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere titolare di libretti di deposito bancari o postali aperti a nome dell’Associazione Predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti per l’approvazione dell’Assemblea generale.

Art.17 CONSIGLIERI
I Consiglieri sono i Soci Fondatori, Ordinari od Onorari eletti dall’Assemblea che in numero di quattro integrano l’organico del Consiglio Direttivo. Il Consigliere anziano esercita le funzioni di Vice-Presidente supplente.

Art.18 ENTRATE E CONTABILITA’
Per il raggiungimento dei fini sociali l’Associazione si avvale: a)dalle quote sociali d’iscrizione e annuali; b)dei contributi ordinari o straordinari e sussidi dello Stato, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia, del Comune di Gorizia e di altri Enti; c)da eventuali elargizioni o legati di soci o di terzi; d)da ogni altro provento o iniziative previste dallo Statuto. Il Consiglio direttivo a mezzo del suo Tesoriere, in relazione all’attività complessivamente svolta deve redigere scritture contabili e sistematiche che esprimano con compiutezza ed analiticità le opere poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento e deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione. L’esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.19 PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito: a) dal fondo di cassa; b) da eventuali fondi di riserva; c) da ogni eventuale bene materiale o immateriale, mobile o immobile appartenente all’Associazione per acquisto o pervenuto per donazione, lascito, legato, successione o altra causa prevista dal Codice Civile.

Art.20 PRIVACY
In relazione agli art.13 e 23 del D.Lgs n.196/2003, recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati sensibili dei Soci sono trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti alla gestione dell’attività sociale, adottando tutte le misure di tutela previste e segnalando i diritti al trattamento dei dati previsti ai sensi dell’ art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci è il Presidente in concorso con il Segretario e il Tesoriere.

Art.21 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea generale straordinaria dei soci, ai sensi dell’art.10 dello stesso, salvo quanto disposto dall’art. 21 per la quale è necessaria la maggioranza di due terzi dei Soci.

Art.22 DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto unicamente dal Presidente, con voto unanime del Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea con maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto. Non sono ammessi il voto per delega ed il voto di astensione. Con lo scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale, al netto delle passività, viene devoluto in beneficenza a pubblica istituzione scelta dal Consiglio Direttivo.

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